BAGATIN: Esenzione IMU, TASI e riduzione TARI sugli immobili posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero

Pubblicato il martedì 16 Feb 2016

VOTO ALLE CAMERE E AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: <<ESENZIONE IMU, TASI E RIDUZIONE TARI SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI IN ITALIA DAI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO>>.

BAGATIN, MORETTI, GEROLIN, ZECCHINON, CODEGA, AGNOLA, GREGORIS

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
RILEVATO che dall’anno 2015,  in virtù della legge n. 80 del 23 maggio 2014 che ha modificato il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere considerata adibita ad abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’IMU, una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), pensionati nei Paesi di residenza, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato d’uso e che per le unità immobiliari in questione, le imposte Tasi e Tari sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
RILEVATO inoltre che l’articolo 1, comma 14, lettera b), della Legge di Stabilità statale (legge 28 dicembre 2015, n. 208) stabilisce a partire dall’anno 2016 l’esenzione totale dalla TASI relativa all’abitazione principale anche a favore dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. e titolari di pensione estera o in convenzione internazionale;
PRESO ATTO che la legge di Stabilità statale 2016 non introduce, invece, novità per i nostri connazionali residenti all’estero non titolari di pensione ed iscritti all’A.I.R.E. i quali dovranno continuare a pagare l’IMU, la TASI e la TARI, sugli immobili posseduti in Italia sancendo così una evidente disparità di trattamento tra i cittadini pensionati e quelli non pensionati residenti all’estero;
EVIDENZIATO che l’autonomia regolamentare dei Comuni può modulare esclusivamente l’aliquota di base, in aumento e diminuzione, dell’IMU e della TASI e la riduzione della TARI per coloro i quali risiedono all’estero per più di sei mesi all’anno, ma non può più prevedere l’equiparazione ad abitazione principale degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E;
RITENUTO che le richiamate previsioni della normativa statale, mentre costituiscono un indubbio fatto positivo per la categoria dei nostri connazionali pensionati residenti all’estero, per tutti gli altri cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. rappresentano un elemento di discriminazione;
RITENUTO, pertanto, che vi è la necessità di un intervento legislativo che chiarisca una normativa confusa, di difficile interpretazione e, soprattutto, discriminante tra le diverse categorie di nostri concittadini emigrati all’estero;
RILEVATO infine che i cittadini italiani residenti all’estero e proprietari di un immobile in Italia che abitano solo per poche settimane l’anno sono costretti tuttavia a pagare il canone RAI.
Tutto ciò premesso, 
FA VOTI AFFINCHÉ
il Parlamento e il Governo nazionale assumano l’iniziativa legislativa:
– per considerare “abitazione principale” l’immobile posseduto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., prescindendo dai requisiti della residenza o della dimora abituale e dalla titolarità di pensione;
– per introdurre un’imposizione in materia di IMU, TASI e TARI che non distingua e discrimini tra le varie categorie di cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E. proprietari di immobili in Italia;
– per valutare infine l’esenzione o almeno una riduzione per gli italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E. del canone RAI.

https://gruppopdfvg.it/wp-content/uploads/2021/08/

Ne parlano

Redazione

Ne parlano

Redazione
Redazione

Articoli correlati…